Articolo 1 - Costituzione e sede
E' costituita l'associazione culturale denominata "AREA BIANCA", con sede principale in Firenze, piazza Peruzzi 5/A. Il cambiamento della sede principale e l'apertura di sedi secondarie è demandata al Consiglio Direttivo e portata in ratifica alla prima assemblea utile dei soci.
Articolo 2 - Scopo
L'associazione si propone di programmare e sviluppare tutte quelle iniziative di studio, ricerca, confronto, informazione e comunicazione che, orientate da un'ispirazione cristiana laicamente incarnata, abbiano l'obiettivo di animare l'ambito culturale, sociale, pre-politico e politico con riferimento specifico ai valori, agli ideali, alla storia ed alla progettualità della tradizione democratico-cristiana, così come si è sviluppata in Italia, in Europa ed in tutte le sue articolazioni internazionali.
L'associazione si propone di dialogare e collaborare con tutti quei singoli, gruppi, associazioni, partiti ed enti che condividono il comune orizzonte di difesa della dignità della persona umana, di promozione dell'Umanesimo integrale, di sostegno ad una sussidiarietà autentica.
L'associazione, che non ha scopo di lucro, potrà compiere operazioni di natura commerciale, ricreativa, culturale ed immobiliare ritenute dall'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo) necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
L'associazione potrà inoltre prestare fideiussioni e garanzie reali.
Articolo 3 - Patrimonio
Le entrate necessarie allo scopo sociale perverranno dai contributi dei soci, restituibili, senza interessi, contributi di società, Enti Pubblici e Privati, persone fisiche e giuridiche oltre che da affari promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi. Le entrate come pure le uscite sono elencate in un apposito registro tenuto aggiornato a cura del Presidente.
Articolo 4 - Soci Sono soci dell'associazione quelli indicati nell'atto costitutivo.Articolo 5 - Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione e ad essa competono tutti gli atti di straordinaria amministrazione. Si riunisce su convocazione del Presidente o nel caso di suo impedimento su convocazione del Consiglio Direttivo.Articolo 6 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri compreso il Presidente, cura le attività di ordinaria amministrazione. E' eletto dall'assemblea e dura in carica quanto in Presidente.Articolo 7 - Presidente
Il Presidente dell'associazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'associazione davanti a terzi ed in giudizio.Articolo 8 - Direttore e Segretario
Il Direttore ha il compito di concretizzare operativamente i progetti dell'associazione, organizzando l'articolazione degli interventi e delle iniziative.Articolo 9 - Altri organi: Comitato Scientifico e Comitato di Garanzia
Per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 2 l'associazione si dota di altri organi di consulenza quali un Comitato Scientifico ed un Comitato di Garanzia.Articolo 10 - Bilancio annuale
L'esercizio economico finanziario dell'associazione si conclude il 31 dicembre di ogni anno, entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro il mese di aprile.Articolo 11 - Durata dell'associazione
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria appositamente convocata. L'assemblea delibererà lo scioglimento col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati e con lo stesso quorum delibererà in ordine la devoluzione del patrimonio residuato dopo il pagamento di tutti i debiti e delle somme prestate dai soci. Il patrimonio residuo potrà essere suddiviso in parti uguali tra i soci oppure devoluto ad opere di beneficienza o per fini di pubblica utilità su delibera dell'assemblea dei soci.